I certificati rilasciati da pubblici ufficiali e, in genere, tutti gli atti emessi dai Comuni sono normalmente assoggettati all’imposta di bollo ai sensi dell’arti. 1, comma 1 e art. 4, comma 1, Tariffa, allegato A, parte prima, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, fatte salve esplicite esenzioni, disciplinate dalla legge.
Al fine di contrastare l’evasione fiscale, le esenzioni non sono riferite a fattispecie generiche, che potrebbero dare adito ad interpretazioni ambigue od opportunistiche, ma sono applicabili a casi concreti, ben individuati dal legislatore.